LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28-10-2002
REGIONE SARDEGNA

Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 32
del 4 novembre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2  

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene 
l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone 
diversamente abili nel mondo del lavoro.
2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un’organica legge di 
settore, è istituito, ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68, il Fondo regionale per l’occupazione dei 
diversamente abili, di seguito denominato “Fondo”, destinato al 
finanziamento di un programma regionale di inserimento 
lavorativo e dei relativi servizi.
3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:
a)             i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di 
categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti 
con proprie sedi operative in almeno la metà delle province 
della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al 
sostegno e all’integrazione lavorativa dei diversamente abili;
b)             il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla 
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle 
possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 
dell’articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per 1’apprestamento 
di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere 
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione 
lavorativa del diversamente abile;
c)             ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla 
presente legge.
4. Presso l’Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e 
sicurezza sociale è istituito l’Albo regionale di cui all’articolo 18, 
comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione 
consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e 
aggiornamento biennale dell’Albo e disciplina i requisiti per 
l’iscrizione all’Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello 
stesso articolo 18.
5. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere 
alle convenzioni di cui all’articolo 38 della Legge n.104 del 
1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle 
convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68 del 1999.
6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di 
tirocinio o formazione per l’inserimento lavorativo sono 
riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione 
professionale e il rimborso per il trasporto.
7. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro, 
sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma 
annuale di interventi, contenente anche l’ammontare dei 
contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di 
gestione del Fondo e di verifica dei risultati.
8. E’ istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto 
degli indirizzi della programmazione regionale in materia di 
politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla 
destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, 
alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.
9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:
a)             l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo 
delegato, con funzioni di presidente;
b)             un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 
regionale;
c)             un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello 
regionale;
d)             due componenti designati dalle associazioni dei 
diversamente abili comparativamente più rappresentative a 
livello regionale.
10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del 
comma 9 è effettuata dall’Assessore del lavoro previa 
consultazione delle organizzazioni interessate.
11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo 
consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell’Assessorato del 
lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto 
del presidente.
12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui 
alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con 
deliberazione della Giunta regionale su proposta 
dell’Assessore competente in materia di lavoro.
13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme 
deliberazione di Giunta proposta dall’Assessore del lavoro, con 
decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l’intera 
legislatura.
14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono 
esercitate dal Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro.
15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito 
regolamento, le modalità del proprio funzionamento.
16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, 
ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate 
derivanti dall’irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei 
contributi, come previsto dall’articolo 14, comma 3, della Legge 
n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e 
soggetti comunque interessati e contributi della Regione.

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